Tribunale d’appello della Repubblica e Cantone Ticino/ 22 gennaio 2019 / no. 12.2017.77

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Nicht amtliche Leitsätze: Auflösung eines Dauervertrages (mit Service Level Agreements) aus wichtigem Grund durch den Kunden. Qualifizierung des Vertrages als Innominatkontrakt mit Elementen des Werkvertrages (E. 9). Keine Anwendung von Art. 404 OR auf einen Dauervertrag (E. 12.2). Beweislast für das Bestehen von Einsparungen des Lieferanten aufgrund der vorzeitigen Auflösung des Vertrages durch den Kunden (E. 13.2.3) .

Die Beschwerde gegen dieses Urteil wurde durch das Bundesgericht abgewiesen (BGer Urteil vom 18. Mai 2020 / 4°_107/2019).

in fatto e in diritto:
1. Nel dicembre 2006 AO 1, in qualità di committente, e AP 1, in qualità di fornitrice dei servizi informatici, hanno sottoscritto il contratto denominato “Master Agreement Information Management Services” […]. A quel momento e stato in particolare pattuito che i termini e le condizioni di quell’accordo, concluso per un periodo indeterminato e disdicibile per la prima volta il 31 dicembre 2010 con un preavviso di 6 mesi, sarebbero diventati parte integrante dei successivi contratti di servizio (“Service Level Agreements”, in seguito: SLA), ritenuto che le parti hanno in seguito concluso 13 contratti di servizio, tutti con scadenza 31 dicembre 2012, e meglio lo SLA nr. 1 denominato “Project Connect and Sicuro” […], lo SLA nr. 2 denominato “Operations Connect and Sicuro” […] poi esteso dallo SLA nr. 2a denominato “Operations Change/Extension Connect and Sicuro” […], gli SLA nr. 3 denominato “Operations CMR Servers” […] e nr. 3a denominato “Operations Analytical CRM, CRM Test and Development Servers” […], lo SLA nr. 4 denominato “Operations e-Communication Servers” […], lo SLA nr. 5 denominato “Operations Communicate Prototype” […], lo SLA nr. 6 denominato “Operations Data Center Switches Service” […], lo SLA nr. 7 denominato “Operations DSN/MX Service” […], lo SLA nr. 9 denominato “Operations Network Monitoring Service” […], lo SLA nr. 11 denominato “Operations Client Antivirus” […] e lo SLA nr. 12 denominato “Operations Security and Logical Data Layer service for the New SAP Environment in __________”. […].
Il 15 ottobre 2009 […] AO 1 ha disdetto con effetto immediato sia il “Master Agreement Information Management Services” sia i contratti di servizio.
[…]
pretesa attorea relativa alla disdetta immediata
[…]
9. A questo stadio della lite e pacifico che le parti hanno stipulato una serie di contratti di durata […], che – si aggiunga qui – erano stati da loro qualificati come contratti innominati con elementi del contratto di appalto […]. Altrettanto pacifico e che i contratti sono stati rescissi con effetto immediato dalla convenuta il 15 ottobre 2009 invocando una serie di violazioni contrattuali da essa ritenute sufficientemente gravi da giustificare l’applicazione del punto n. 13.3 del “Master Agreement Information Management Services” (doc. K), che prevedeva la possibilità di rescindere tutti i contratti, compresi gli SLA, già in presenza di un singolo “material breach”, ossia di una violazione fondamentale dei contratti (cfr. in merito a questo concetto TF 8 settembre 2011 4A_148/2011 consid. 4.4.1).
12.2 […] Quanto alla facoltà di rescindere il contratto in virtù dell’art. 404 CO, e a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto, fondandosi sulla dottrina e sulla giurisprudenza, in se neppure contestate dalla convenuta, che in presenza di un contratto di durata la stessa non potesse entrare in linea di conto (cfr. pure TF 18 luglio 2016 4A_ 146/2016 consid. 4.4). […]
13.2.3 Resta ancora da esaminare a chi incomba concretamente l’onere di allegare e di provare l’entità degli eventuali costi / spese risparmiati a seguito dell’interruzione dei rapporti contrattuali, e se lo stesso sia stato correttamente ossequiato.
13.2.3.1 Trattandosi di un aspetto tale da diminuire o da azzerare la pretesa risarcitoria dell’attrice, debitamente allegata, e non di un aspetto che attiene al cosiddetto “Beweisthema”, e chiaro, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che il relativo onere della prova debba essere posto a carico della convenuta e non dell’attrice (art. 8 CC; cfr. pure VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, n. 1514; cfr. pure, sul tema generale dell’onere di allegazione e della prova in caso di un cosiddetto “Vorteilsanrechnung”: KUMMER, Berner Kommentar, n. 171 ad art. 8 CC; DTF 132 III 186 consid. 8.3; TF 12 agosto 2009 4A_70/2008 consid. 5.4). Del resto nell’ambito di una fattispecie, del tutto simile, concernente i risparmi da dedurre dal guadagno conseguibile da un lavoratore licenziato in tronco ingiustificatamente fino alla scadenza del normale termine di disdetta rispettivamente fino al decorso della durata determinata del contratto, la dottrina e la giurisprudenza hanno gia avuto modo di stabilire che il relativo onere della prova incombeva di principio alla controparte (cfr. STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 6 ad art. 337c CO; DTF 78 II 441 consid. 6c).

Quelle: www.sentenze.ti.ch

www.softwarevertraege.ch