Sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 2007 / 4A_251/2007 /biz

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Nichtamtliche Leitsätze: Sofern die Parteien bei einem kaufrechtlichen Vertrag (hier Lieferung eines EDV-Systems bestehend aus Standardsoftware und Hardware, mit Installation, die aber nur untergeordneter Bedeutung war – siehe E. 3) eine unentgeltliche Nachbesserung vereinbaren, finden darauf die Bestimmungen von Art. 97 ff, insbesondere von Art. 102 OR ff. Anwendung (E. 4.3). Die Vereinbarung der unentgeltlichen Nachbesserung schliesst die Ansprüche gemäss Art. 205 OR ff. nicht unbedingt aus. Die Ausübung der Ansprüche aus der vereinbarten Nachbesserung setzt voraus, dass dem Lieferanten die Möglichkeit gegeben worden ist, das EDV-System nachzubessern (E. 5.2).

Fatti:
A.
Il 27 aprile 2001 B.________SA – ora in liquidazione – ha sottoposto alla A.________SA un’offerta per la fornitura di un calcolatore con schermo di marca Compaq e del programma di contabilità X.________, per un prezzo complessivo di fr. 27’823.60. Questo importo includeva anche la fatturazione a regia di fr. 165.– orari per l’installazione e la formazione del personale, nonché la fatturazione a corpo di fr. 450.– per l’assistenza telefonica e di fr. 4’000.– annuali per l’aggiornamento dei programmi.
L’offerta essendo stata accettata, il 2 maggio 2001 un tecnico della ditta fornitrice si è recato presso gli uffici della A.________SA per istallare il programma di contabilità; senza successo, poiché pareva esservi incompatibilità con una versione non aggiornata del programma Y.________ del sistema informatico della cliente. Il mattino del giorno successivo il tecnico ha quindi proceduto a istallare sul server la nuova versione di tale programma, in modo da permettere il funzionamento del programma X.________. Sennonché questo intervento ha causato il blocco del programma Z.________, già presente nel sistema informatico della A.________SA. Il pomeriggio del 3 maggio 2001 è pertanto intervenuto un secondo tecnico della B.________SA, il quale ha iniziato ad effettuare il backup dei dati e le necessarie ricerche diagnostiche. L’attività dei due tecnici non è però andata oltre, poiché il mattino del giorno seguente la A.________SA ha impedito loro di riprendere il lavoro. Il 7 maggio 2001 ha poi disdetto formalmente per motivi gravi il contratto con B.________SA.

B.
Il 2 ottobre 2001 la A.________SA ha convenuto B.________SA davanti al Pretore di Mendrisio-Sud con un’azione volta al pagamento di fr. 68’980.50, suddivisi in fr. 13’505.70 per spese di ripristino del sistema informatico ad opera di altri tecnici e fr. 55’474.80 per perdita di guadagno.
L’attrice ha in particolare rimproverato alla convenuta di non essersi accorta subito dell’incompatibilità dei programmi e di essere poi stata negligente nell’operare sul server, dato che lo ha bloccato, causando così l’interruzione dell’attività per cinque giorni.
Dal canto suo, la convenuta ha contestato il blocco e ha obiettato che le difficoltà manifestatesi durante l’istallazione del nuovo programma erano dovute alle carenze del sistema informatico dell’attrice; esse avrebbero comunque potuto venir sistemate se i suoi tecnici avessero potuto continuare il lavoro. In via riconvenzionale la convenuta ha pertanto domandato la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 36’173.60, di cui fr. 32’273.60 corrispondenti all’interesse all’esecuzione del contratto e fr. 3’900.– al lavoro eseguito.
Con sentenza del 28 marzo 2006 il Pretore ha respinto l’azione principale e accolto parzialmente quella riconvenzionale, obbligando l’attrice a pagare fr. 4’350.–.

C.
L’impugnativa interposta dalla A.________SA contro la pronunzia pretorile è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino il 25 maggio 2007.

D. (…)

Diritto:

1. (…)

2. (…)

3.
Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha innanzitutto ricordato che la natura giuridica del contratto avente per oggetto la consegna di un sistema informatico composto di software e hardware va determinata sulla base delle circostanze del caso concreto (DTF 124 III 456 consid. 4b). Il contratto stipulato dalle parti in causa è stato qualificato quale contratto di vendita, poiché incentrato sulla messa a disposizione del programma di contabilità standard X.________, destinato a un’utenza generica, mentre la sua installazione è da considerarsi accessoria rispetto alla prestazione principale.
I giudici ticinesi hanno in seguito osservato che, contrariamente a quanto avviene nel contratto di appalto, la garanzia per i difetti dell’art. 205 cpv. 1 CO dà al compratore la facoltà di promuovere un’azione redibitoria o estimatoria, non invece quella di chiedere la riparazione gratuita. Ciò non impedisce tuttavia alle parti di concordare una simile possibilità, così come accaduto nel caso specifico. L’autorità ticinese ha quindi rimproverato all’acquirente (qui ricorrente) di non aver rispettato le formalità previste dall’art. 107 segg. CO o, per analogia, dall’art. 366 cpv. 2 CO, omettendo in particolare di assegnare alla ditta venditrice (qui opponente) un termine adeguato per ovviare agli inconvenienti prima di recedere dal contratto. Ne ha concluso che la rinuncia ai lavori di ripristino espressa il mattino del 4 maggio 2001 non può avere gli effetti previsti dall’art. 107 cpv. 2 CO, ma va piuttosto intesa – sempre per analogia – quale dichiarazione di recesso nel senso dell’art. 377 CO, con la conseguenza che la venditrice è stata liberata dall’obbligo di riparare il difetto e può esigere il pagamento del lavoro eseguito e il risarcimento di ogni danno.

4.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente rimprovera in primo luogo alla Corte cantonale di aver emanato un giudizio confuso perché, dopo aver qualificato l’accordo venuto in essere fra le parti quale contratto di compravendita, ha applicato le disposizioni dell’appalto. La ricorrente nega inoltre l’esistenza di una convenzione per la riparazione gratuita, prestazione non contemplata nell’offerta dell’opponente, e che andrebbe comunque ammessa a condizioni restrittive. È opportuno iniziare dall’esame di quest’ultima critica.
4.1 (…).
4.2 Per il rimanente è infondata. Le disposizioni legali sulla garanzia per i difetti della cosa venduta hanno carattere dispositivo; le parti possono dunque limitarne o sopprimerne la portata (art. 199 CO; DTF 124 III 356 consid. 4b/aa in fine a pag. 460; 91 II 344 consid. 2 citata nel ricorso). Qualora il contratto iniziale fosse silente, nulla impedisce loro di concordare successivamente la riparazione gratuita, come è accaduto nel caso in esame, secondo le ammissioni incontrovertibili della stessa ricorrente, tant’è che i tecnici dell’opponente hanno effettivamente cercato, in un primo tempo, di porre rimedio agli inconvenienti verificatisi. In simili circostanze non è necessario valutare le condizioni – restrittive o meno – alle quali le parti possono pattuire una garanzia di riparazione.
4.3 Se le parti si accordano per la riparazione gratuita del difetto, la pretesa corrispondente dell’acquirente è retta dagli art. 97 segg. CO: sono in particolare applicabili l’art. 102 CO sulla messa in mora nonché gli art. 107 e 108 CO sul diritto di recedere dal contratto, con o senza fissazione previa di un termine (DTF 91 II 344 consid. 3a). La sentenza cantonale rispetta quindi il diritto federale anche sotto questo profilo; poco importa che, a proposito dell’assegnazione del termine, essa faccia anche riferimento al disposto analogo dell’art. 366 cpv. 2 CO.

5.
La ricorrente ammette implicitamente di non aver diffidato l’opponente ad adempiere l’obbligo di riparazione entro un termine congruo. A suo modo di vedere, essa poteva tuttavia recedere dal contratto prescindendo da tale modalità, così come previsto dall’art. 108 CO, vista la manifesta incapacità dell’opponente di rimediare ai problemi riscontrati e i ritardi da questa cumulati, allorquando la riparazione era urgente.
5.1 L’argomento fondato sull’art. 108 CO, secondo cui la fissazione di un termine per la riparazione sarebbe stata in ogni caso inutile, si scontra con gli accertamenti di fatto eseguiti dalla Corte cantonale. D’un canto i giudici ticinesi hanno accertato che la stessa ricorrente aveva in un primo tempo – la sera del 3 maggio 2001 – autorizzato i tecnici dell’opponente a ripresentarsi il giorno dopo per terminare il lavoro; dall’altro, dalla perizia giudiziaria è emerso che la riparazione era senz’altro fattibile.
In queste circostanze, è a ragione che i giudici cantonali, costatata l’assenza della diffida prevista dall’art. 107 cpv. 1 CO, hanno concluso che la ricorrente non è receduta regolarmente dal contratto e non può, pertanto, chiedere il risarcimento del danno.
5.2 La ricorrente tenta di dedurre il suo diritto di recedere dal contratto anche dalla dottrina per la quale il patto sulla riparazione gratuita non esclude l’azione redibitoria dell’art. 208 CO (recte 205 CO).
L’affermazione è giusta solo nel suo principio: è vero che l’accordo per la riparazione gratuita del difetto non esclude necessariamente la garanzia legale (DTF 91 II 344 consid. 2); tuttavia, prima di far valere i diritti derivanti da quest’ultima, l’acquirente scontento deve rispettare gli accordi e dare al venditore la possibilità di riparare il difetto. Nel caso specifico ciò non è avvenuto, dal momento che, come già detto, stando quanto accertato nel giudizio impugnato la ricorrente ha impedito ai tecnici dell’opponente di proseguire i lavori di riparazione per i quali essi si erano ripresentati nei suoi uffici la mattina del 4 maggio 2001, in conformità con quanto pattuito il giorno precedente.

6. (…)

4A_251/2007 /biz
Quelle: www.bger.ch