Sentenza des Tribunale d’appello del Cantone Ticino del 24 febbraio 2000 / 12.1999.174

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Nicht amtliche Leitsätze: Beim Vertrag, in dem der Lieferant dem Kunden ein EDV-System mit dazugehörigem Betriebssystem samt dem für den Betrieb und die Wartung nötigen Personal zur Verfügung stellt, handelt es sich um einen gemischten Vertrag, dessen Rechtsnatur nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen ist (E. 10). Auf den vorliegenden Fall finden die Bestimmungen gemäss Art. 404 OR keine Anwendung (E. 10). Art. 108 OR findet keine Anwendung, sofern der Vertrag vorsieht, dass ein Vertragsrücktritt nur nach einer wiederholten bzw. fortdauernden und schwerwiegenden Vertragsverletzung trotz Mahnung zulässig ist (E. 11).

Considerato
in fatto ed in diritto

1. Nell‘ agosto 1983 l’attrice __________, società di assicurazioni (oggi: __________) ha concluso un „contratto per la gestione dell’informatica“ (doc. A) con la __________ (in seguito: __________). In virtù di tale contratto la __________ si è impegnato a mettere a disposizione dell’attrice un sistema di elaborazione dati rispondente alle esigenze di quest’ultima, a predisporre su questo impianto il software operativo necessario e a procurarle il personale per il funzionamento del sistema. Per l’insieme di queste prestazioni era concordata una retribuzione di fr. 25’000.- mensili per i primi tre anni, aumentata a fr. 27’000.- a partire dal quarto anno. La durata del contratto era fissata in dieci anni e tre mesi a partire dal 1° gennaio 1984, con scadenza quindi al 31 marzo 1994 e con facoltà di disdetta anticipata per ambo le parti in caso di reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali. Le parti hanno, contemporaneamente, concluso un contratto di locazione (doc. D) con il quale la __________ concedeva alla __________ l’occupazione di determinate superfici commerciali nel suo stabile di __________ sino al 31 luglio 1992 con possibilità di rinnovo tacito.

2. Il 23 dicembre 1987 le parti hanno convenuto di sostituire l’elaboratore dati installato nel 1983 con un nuovo più aggiornato sistema operativo. Il contratto originario è stato di conseguenza completato, modificato al riguardo della messa a disposizione del personale tecnico individuato in un operatore per la gestione operativa e di un sistemista-programmatore e aggiornato con riferimento alla remunerazione mensile dovuta dall’attrice, ora suddivisa in differenti voci (doc. B). Tra queste quella denominata „affitto del sistema“, per un costo mensile, progressivo nel corso degli anni, che, per quanto qui interessa, avrebbe raggiunto Fr. 29’868.- nel 1993 e quella relativa all’attività dell’operatore e del programmatore per un costo mensile, sempre nel 1993, di quasi Fr. 20’000.–.

3. La __________, per acquistare il nuovo sistema operativo da mettere a disposizione della società d’assicurazioni, ha ottenuto una linea di credito dall’allora __________ (ora __________) il quale, a valere quale copertura dell’esposizione, ha ottenuto dalla _________ la cessione dei crediti nei confronti dell’attrice riguardanti il canone mensile previsto nel contratto. Quest’ultima ha quindi versato di seguito direttamente alla banca gli importi relativi.
(…)

4. Il 17 maggio 1993 è stata concessa alla __________ una moratoria concordataria e il 19 maggio 1993 l’attrice ha comunicato alla banca convenuta, alla __________ ed al commissario del concordato di recedere, con effetto immediato, dal contratto di messa a disposizione del sistema informatico poiché „tale centro elettronico non è assolutamente più adeguato alle esigenze della nostra società ed è inoltre diventato obsoleto“ (doc. P). La convenuta, richiamando l’impegno sottoscritto dall’attrice il 19 febbraio 1992 (doc. N), ha
immediatamente risposto che i versamenti mensili non potevano essere sospesi e ha invitato la controparte ad effettuarli sino a scadenza del contratto prevista per il 31 marzo 1994, con la comminatoria che, in caso contrario, avrebbe proceduto per via esecutiva.

5. L’attrice non ha più versato al __________ gli importi mensili di cui al contratto per la gestione dell’informatica a far tempo dal giugno 1993. Il 23 febbraio 1994 è stato pronunciato il fallimento della __________. (…)

6. (…) I crediti del __________ nei suoi confronti sono quindi concretamente legati al contratto di gestione dell’informatica con la __________ dal quale è validamente receduta ai sensi dell’art. 404 CO, dovendosi configurare quella pattuizione quale contratto innominato con conseguente applicazione delle norme sul mandato. Inoltre la disdetta sarebbe anche valida per l’esistenza, annunciata nella stessa dichiarazione di rescissione contrattuale, di gravi inadempienze da parte della __________.
(…)

7. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, disconoscendo il credito vantato dal __________ limitatamente all’importo di Fr. 29’868.- pari alla mensilità di marzo 1994 per la quale non ha ritenuto la convenuta titolare della pretesa, la competenza al proposito spettando alla massa fallimentare __________. Nel merito ha ritenuto che la dichiarazione di cui al doc. N impediva all’attrice di liberarsi dai suoi impegni nei confronti della convenuta rescindendo o disdicendo il contratto con la __________ e che, indipendentemente da ciò, una disdetta secondo l’art. 404 CO non giustificherebbe ancora il mancato pagamento degli importi in contestazione che si riferiscono, in definitiva, solo ai costi di noleggio del sistema informatico e non a prestazioni di servizio; ha pure considerato che l’attrice ha comunque continuato ad utilizzare regolarmente il sistema durante tutto il periodo controverso.

8. Con l‘ appello la parte attrice ribadisce sostanzialmente le proprie tesi intese a vedersi disconoscere l’intero credito vantato dalla controparte mentre questa, con appello adesivo, chiede che anche l’ultima mensilità di marzo 1994 le sia riconosciuta.(…)

10. Il contratto per la gestione dell’informatica (doc. A), con la successiva modifica (doc. B), è la rappresentazione pratica e concreta del sistema contrattuale „bundling packages“ ossia di contratto unitario che comprende il macchinario (hardware), una serie di programmi (software) ed i servizi di assistenza e di manutenzione (E. Giannantonio, Manuale del diritto dell’informatica, Cedam 1997, pag. 213 e seg.). Trattasi in definitiva di un contratto misto che può comprendere un rapporto di compravendita o di locazione per quanto riguarda l’hardware (nel caso concreto evidentemente di locazione: „La __________ mette a disposizione della __________ un sistema di elaborazione dati“ come al punto 1.1. del contratto doc. A; „contratto di noleggio dell’installazione __________ “ come alla lettera della stessa __________ del 31.1.1992, doc. H; „affitto sistema“ all’art. 2 sui costi dell’aggiunta doc. B), di compravendita o di licenza o di appalto (Rep. 1994, n. 52) per quanto riguarda il software e l’appalto o il mandato o ancora il prestito di mano d’opera per l’attività riguardante la manutenzione, l’assistenza tecnica e lo sviluppo del software. Ad un contratto misto di tale complessità, dove sono tra loro funzionalmente collegati diversi tipi di relazioni contrattuali specifiche soggette a discipline diverse (E. Giannantonio, op. cit., pag. 223), è opportuno applicare le norme giuridiche che si impongono secondo le circostanze del caso concreto (DTF 124 III 456). E nel caso di specie deve essere esclusa l’applicazione delle norme sul mandato in materia di rescissione contrattuale (possibile in ogni tempo secondo l’art. 404 CO) poiché sicuramente contraria alla volontà delle parti quando hanno concluso il contratto ed alla stessa logica di tutta l’operazione contrattuale. Non va dimenticato che, in particolare, la messa a disposizione del nuovo hardware da parte della __________ suppliva la mancata possibilità di acquisto dell’apparecchio direttamente dall’attrice, perché così non voleva il suo azionista di riferimento, e che la __________ dovette acquistarlo, accendendo una linea di credito presso la banca convenuta e ribaltandone il rimborso all’attrice con il pagamento degli affitti mensili ceduti alla banca. Non resta quindi che stare, per quanto riguarda la fine del contratto rispettivamente la possibilità di sua rescissione, ai termini della pattuizione intercorsa tra le parti: durata determinata sino al 30 marzo 1994 e possibilità di rescissione anticipata a seguito di „inadempienza grave di una clausola del contratto, ripetuta dopo comunicazione per lettera raccomandata della parte lesa..“ (punto 4 contratto 3.8.1983, doc. A).

11. È così necessario esaminare se la rescissione con effetto immediato dal contratto, come comunicata dall’attrice con la lettera-raccomandata 19 maggio 1993 (doc. P), è giuridicamente efficace.Ciò non è il caso già dal profilo formale degli obblighi che contrattualmente le parti hanno concordato per poter procedere ad una tale resiliazione. Infatti il punto 4 del contratto, al quale del resto l’attrice si è puntualmente riferita nella sua comunicazione di rescissione, prevede una preventiva segnalazione dell’inadempienza, a titolo di messa in mora, e la sua persistenza per poter procedere a disdire anticipatamente il contratto. Ora la parte attrice, consapevole di aver mancato questo incombente, afferma che, in applicazione dell’art. 108 cifra 1 CO, tale interpellazione non era necessaria poiché era pacifico che, nella situazione di moratoria concordataria in cui si trovava la __________, era evidente che non avrebbe potuto riparare alla propria inadempienza. Ma la disposizione dell’art. 108 CO, così come tutte le normative sulla mora del debitore, è di natura dispositiva (OR-Wiegand, Art. 108 N. 9). La clausola contrattuale che prevede un tal modo di procedere, senza eccezione alcuna, va interpretata quale deroga alla norma di legge e di conseguenza la disdetta dell’attrice, già per questo motivo, sarebbe inefficace.Ma anche dal profilo sostanziale i motivi addotti con la disdetta non possono giustificare la rescissione contrattuale. Nella lettera doc. P si afferma che „tale centro elettronico non è assolutamente più adeguato alle esigenze della nostra società ed è inoltre diventato obsoleto“. Una tale situazione non può, con ogni evidenza, essere ritenuta un’inadempienza da parte della __________ quanto piuttosto un’evoluzione, perdurante il contratto, delle esigenze informatiche dell’attrice che non può essere addebitata alla controparte contrattuale.In ogni caso, negli allegati introduttivi di causa, l’attrice non si rifà più a tale motivazione per sostenere le proprie ragioni quanto piuttosto a quella che riguarda le altre prestazioni dovute dalla __________ che „in seguito alle note vicende sono completamente cessate“. Tali prestazioni potevano essere solo quelle relative alla manutenzione regolare dell’impianto alfine di garantirne costantemente il corretto funzionamento come all’ultima frase del punto 1.1 del contratto doc. A e non quelle del personale operating e sistemista al quale l’attrice giàaveva rinunciato. Ma un’eventuale mancata manutenzione non può ancora essere considerata inadempienza grave quando il sistema informatico, almeno sino alla fine del contratto, è stato utilizzato regolarmente, pur con le sue carenze di fronte alle nuove esigenze; se il difetto di manutenzione avesse comportato, ma ciò non è dimostrato anche perché le critiche al sistema si rifanno al suo essere oramai sorpassato, una diminuita idoneità del sistema informatico la conseguenza non avrebbe potuto comunque essere la rescissione contrattuale quanto piuttosto una riduzione della mensilità dovuta.La pretesa accettazione per atti concludenti della rescissione contrattuale, così come comunicata con lo scritto doc. P dall’attrice, è questione sollevata per la prima volta con le conclusioni di causa, e poi ribadita in appello, e quindi rappresenta un argomento processualmente inammissibile nel contesto dei fatti da giudicare (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78 n. 2).

Dieser Entscheid wurde bestätigt durch das Bundesgericht (4C.96/2000 vom 7. Juli 2000).

Numero d’incarto: 12.1999.174
Quelle: www.sentenze.ti.ch
www.softwarevertraege.ch