Sentenza des Tribunale d’appello del Cantone Ticino del 6 marzo 2002

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Nicht amtliche Leitsätze: Der Vertrag über die Lieferung eines EDV-System mit Analyse, Programmierung, Installation und Schulung des Personals („EDV-Vertrag“ [„contratto informatico“]) untersteht den Bestimmungen des Werkvertragsrechts (E. 1).
Ein Mangel des EDV-Systems liegt vor, wenn das Fakturierungsmodul die Daten verschoben druckt, bereits gedruckte Daten überschreibt oder die Zahlungsbedingungen nicht am richtigen Ort druckt (E. 2).
Verlangt der Besteller Nachbesserung und kommt der Unternehmer in Verzug, so kann der Besteller nach Art. 107 Abs. 1 und 2 vorgehen. Verzichtet der Besteller auf die nachträgliche Leistung durch den Unternehmer und verlangt er den Ersatz für den aus der Nichterfüllung entstehenden Schaden (insbesondere denjenigen für die Nachbesserung durch einen Dritten), so ist der Besteller an seine Wahl gebunden und kann diese ohne Vereinbarung mit dem Unternehmer nicht ändern (E. 3).
Da der Besteller den Vertrag nicht gewandelt bzw. aufgehoben hat, kann er die Kosten für die Datenerfassung für ein neues EDV-System nicht geltend machen oder den Preis für die vom Unternehmer gelieferten Programme nicht zurückverlangen (E. 4c) und d)).
Der Besteller kann die Kosten für die Expertise gegenüber dem Lieferanten geltend machen, da sie dazu diente, die vom Unternehmer bestrittenen Mängel festzustellen. Werden vom Experten auch Fehler festgestellt, die dem Unternehmer nicht anzulasten sind, werden die Kosten für die Expertise dem Unternehmer nur zu einem Teil auferlegt (E. 4f)).

La seconda Camera civile del Tribunale d’appello ritenuto in fatto:

A. Il 10 giugno 1987 la ditta __________, intenzionata a dotarsi di un sistema informatico per le sue esigenze amministrative, incaricò la ditta d’informatica __________ di effettuare tutta una serie di prestazioni di analisi, programmazione, installazione e formazione del personale, in sostanza di occuparsi dell’intera parte software, per un prezzo di fr. 11’400.– (doc. B). I relativi programmi furono forniti nel settembre/novembre 1987.
B. Preso atto delle reclamazioni della cliente, che lamentava alcune disfunzioni nei programmi, e dell’esito di una perizia di parte fatta allestire da quest’ultima alla ditta __________ (doc. H), che concludeva per l’esistenza di alcuni inconvenienti e indicava alcune proposte per ovviare alla situazione, il 2 aprile 1988 la fornitrice dei programmi si impegnò ad effettuare per fr. 320.– alcuni interventi entro 3 giorni dalla relativa conferma d’ordine (doc. O), salvo poi comunicare che avrebbe subordinato la consegna dei programmi corretti al pagamento di altri importi a quel momento insoluti. La cliente, censurando tale atteggiamento, le assegnò pertanto un termine di 10 giorni per rimediare all’inadempienza, con l’avvertenza che in caso di mancato ossequio del termine l’avrebbe resa responsabile del danno (doc. R). Senza esito.
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 80’436.50, somma corrispondente al danno da lei asseritamente subito a seguito dell’inadempienza della controparte fino al 1989, ovvero fino a che il computer, grazie ai nuovi programmi allestiti da terzi, poté finalmente essere utilizzato, segnatamente per aver dovuto continuare a fatturare a mano (fr. 12’800.–), per aver dovuto eseguire sempre a mano le operazioni di carico e scarico del magazzino (fr. 7’680.–) e per aver fatto eseguire da terzi la sua contabilità 1987/88 ed altre prestazioni (fr. 37’766.60); a ciò si aggiungevano il costo dei programmi, inutilizzabili, acquistati dalla convenuta (fr. 13’980.–), il costo per il reinserimento dei dati nei nuovi programmi forniti da un’altra ditta (fr. 7’040.–) e le spese per l’allestimento della perizia di parte (fr. 1’170.–).
D. Con la risposta di causa la convenuta, che nell’occasione non siè avvalsa del patrocinio di un avvocato, ha chiesto la reiezione della petizione, non ritenendosi responsabile degli inconvenienti riscontrati e contestando, sulla base anche delle condizioni generali del contratto, le posizioni di danno fatte valere dall’attrice. Con domanda riconvenzionale essa ha inoltre chiesto la condanna di quest’ultima al pagamento di alcune prestazioni da lei effettuate e rimaste insolute, ridotte in sede conclusionale a fr. 4’990.–.
E. (…)
F. (…)
G. (…)

in diritto:
1. A questo stadio della lite le parti si danno pacificamente atto che il contratto „informatico“ che le lega soggiace alle disposizioni di cui agli art. 363 e segg. CO (cfr. REP. 1994 p. 357). Come giustamente osservato dall’appellante, si tratta di un contratto unico e non invece di due contratti distinti, tanto è vero che l’accordo di cui al doc. O comprendeva da una parte prestazioni in garanzia direttamente connesse al contratto di cui al doc. B e dall’altro aveva
per oggetto prestazioni supplementari che, in base al contratto originario (cfr. foglio „accettazione analisi“, doc. B), potevano esserle fatturate a parte. È invece a torto che l’appellante pretende l’inapplicabilità delle condizioni generali di vendita allegate al
contratto, quando essa in sede di petizione (p. 2) ha candidamente ammesso di aver sottoscritto – e dunque accettato – l’accordo, facendo oltretutto esplicito riferimento al punto 7 delle condizioni generali: tale questione è in ogni caso irrilevante per l’esito della causa, la parte appellata essendosi in effetti richiamata in questa sede unicamente ai punti 4.1, 4.2 e 4.4. delle condizioni generali, che essa aveva però omesso di menzionare negli allegati preliminari.
2. Ancorché il Pretore non abbia ritenuto di chinarsi più di quel tanto sulla questione, l’esito della presente lite non può prescindere dall’accertare quali siano i difetti effettivamente presenti nell’opera consegnata.
A tal proposito va rilevato che il perito giudiziario, non avendo potuto visionare i programmi installati dalla convenuta in quanto l’attrice non disponeva più dei relativi codici d’accesso da lei codificati (perizia p. 1), ha in definitiva ascritto alla convenuta solo alcuni difetti (cfr. perizia p. 4 e segg., complemento perizia p. 2 e seg.), in particolare la mancata verifica dell’inidoneità della stampante in dotazione dell’attrice, il fatto che alcuni dati risultavano spostati e sovrascritti sui moduli di stampa, l’impossibilità di stampare al posto giusto le condizioni di pagamento, mentre la mancata predisposizione nella fattura delle indicazioni in kg, quand’anche non dovesse costituire un difetto (il teste __________, a p. 3, rammenta in effetti che tale soluzione era stata a suo tempo concordata con la segretaria dell’attrice), era in ogni caso conseguente a una carenza d’analisi da parte sua: a suo giudizio, tali difetti, senza le necessarie modifiche, comportavano l’inutilizzabilità del (solo) software di fatturazione (complemento perizia p. 3); egli non è stato invece in grado di confermare se la convenuta fosse responsabile di altri inconvenienti riscontrati nella perizia di parte (doc. H), in particolare della doppia registrazione di fatture, che invece con tutta verosimiglianza – come del resto già ipotizzato dal perito di parte (doc. M) – era dovuta ad un virus, tant’è che dopo la sua eliminazione il problema non si è più ripresentato (teste __________ p. 4).
3. Se di principio il committente, in presenza di difetti dell’opera, giusta l’art. 368 CO, può optare per la ricusa dell’opera, per la sua riparazione, per il riconoscimento di un minor valore, oppure, cumulativamente, per il risarcimento del danno, nel caso di specie – contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante – è incontestabile che l’attrice ha però optato per la riparazione gratuita, tanto è vero che con il doc. O è stata data alla convenuta la facoltà di ovviare agli inconvenienti riscontrati.
Stante la mora di quest’ultima ad eseguire gli interventi di riparazione, l’attrice, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 e 2 CO (GAUCH, Der Werkvertrag, 3. ed., Zurigo 1996, n. 1793 e segg.), le
ha assegnato un termine per l’adempimento, avvertendola che altrimenti l’avrebbe resa responsabile dell’eventuale danno, ritenuto inoltre che l’esecuzione delle modifiche dei programmi, per quanto possibile – impossibilità pratica che l’attrice non ha mai evocato, né
preteso in causa – sarebbe stata affidata a terzi a suo rischio e a sue spese (doc. R): con ciò essa ha in definitiva optato per la rinuncia alla prestazione tardiva, sostituita dall’eventuale riparazione tramite un terzo, e per il risarcimento del danno. La scelta effettuata essendo irrevocabile (GAUCH, op. cit., n. 1835), l’attrice non era più autorizzata a modificarla senza l’autorizzazione della controparte (GAUCH, op. cit., n. 1844), che in effetti non gliel’ha data, per cui la successiva dichiarazione di rescissione del contratto da parte sua (doc. U) risulta del tutto inefficace.
4. Ammesso il diritto dell’appellante al risarcimento del danno conseguente alla difettosità dell’opera, si tratta ora di esaminare se ed eventualmente in quale misura le sue pretese creditorie possano essere riconosciute.
(…)
Passando dunque ad esaminare le singole posizioni di danno, si osserva quanto segue:
a) Fatturazione manuale (fr. 9’200.–)
La pretesa non più essere riconosciuta in quanto l’attrice non ha provato – i doc. Z e AA costituiscono in effetti una semplice allegazione di parte – di aver impiegato le ore indicate
rispettivamente in che misura quelle ore fossero maggiori a quelle di una fatturazione mediante computer, tanto più che in ogni caso nemmeno è stato allegato ancor prima che provato che l’eventuale maggior dispendio di tempo possa costituire un danno, ovvero che ciò abbia comportato l’effettuazione di ore supplementari rispettivamente l’assunzione o il mancato licenziamento di qualche dipendente (teste __________ p. 4). Nemmeno provata è pure la remunerazione di fr. 40.– orari proposta dall’attrice, che risulta al contrario manifestamente esagerata, se si pensa che le relative operazioni erano in realtà svolte dalle apprendiste (teste __________ p. 4).
b) carico e scarico manuale del magazzino (fr. 7’680.–)
La pretesa in questione, oltre che per i motivi indicati sub a), è infondata anche per il fatto che non è stato provato che il programma concernente il carico e lo scarico del magazzino fosse
difettoso rispettivamente che l’eventuale difetto fosse imputabile alla convenuta.
c) reinserimento dati nel nuovo programma (fr. 7’040.–)
Atteso che l’attrice non ha optato per la ricusa dell’opera, essa avrebbe potuto pretendere le spese per la riparazione dei programmi
da parte di un terzo, ma non quelle per il completo rifacimento del software e il conseguente costo per il reinserimento dei dati. In ogni caso valgono per analogia le considerazioni esposte sub a).
d) costo programmi della convenuta (fr. 13’980.–)
Non avendo revocato validamente il contratto, l’attrice non può pretendere il rimborso del costo dei programmi forniti dalla convenuta.
e) spese per contabilità 1987/88 (fr. 17’512.50)
Pure infondata è la richiesta di rifusione degli importi che l’attrice ha versato al fiduciario __________ per l’allestimento della sua contabilità negli anni 1987/88 (doc. BB): non è stato in effetti provato che la convenuta fosse responsabile dell’unico problema riscontrato al programma di contabilità – che per inciso poteva funzionare separatamente dagli altri programmi (teste __________ p. 3) – ovvero quello della doppia registrazione di fatture.
f) costo perizia __________ (fr. 1’170.–)
Può di contro essere ammesso, almeno parzialmente, il risarcimento della perizia di parte fatta allestire dalla ditta __________ (doc. DD).
Se è vero che le spese relative all’allestimento di una perizia di parte restano in linea di principio a carico della parte che l’ha commissionata (GAUCH, op. cit., n. 1523), è però altrettanto vero che se la perizia stessa ha permesso di accertare dei difetti, dei quali l’appaltatore è responsabile, e se il suo allestimento era indispensabile, poiché quest’ultimo aveva contestato l’esistenza del difetto o ancora se non era chiaro che lo stesso sussistesse o meno, le relative spese possono senz’altro essere caricate all’appaltatore (GAUCH, op. cit., n. 1524; IICCA 19 gennaio 1995 in re S. SA/F.).
Ora, nel caso di specie, è chiaro che la perizia della ditta __________ si è rivelata utile, avendo permesso all’attrice, non cognita della materia, di accertare l’esistenza di difetti imputabili alla convenuta, e necessaria, in quanto la convenuta non si riteneva responsabile degli stessi e si rifiutava di ovviarvi in garanzia (cfr. doc. E): atteso tuttavia che il referto ha pure permesso di accertare l’esistenza di difetti che non erano comunque imputabili alla convenuta rispettivamente aveva anche lo scopo di proporre eventuali miglioramenti e completazioni (cfr. pure teste Rivoir), appare tutto sommato giustificato caricarne il costo alla convenuta solo in ragione fr. 500.–.
5. (…)
6. (…)

Numero d’incarto: 12.2001.65
Quelle: www.sentenze.ti.ch
www.softwarevertraege.ch